C’è voluta una sentenza del Consiglio di Stato per scrivere la parola ad una lunga, quanto seria, controversia giudiziaria che ha opposto l’ex Sindaco di Ascoli Satriano, Antonio Rolla al Comune che una volta guidava. Oggetto del contendere, un argomento serissimo: la libertà di riunione, che Rolla sosteneva fosse stata lesa dall’amministrazione di Ascoli e, in particolare, da un Regolamento in forza del quale per ben due volte gli uffici comunali gli avevano negato la piazza per svolgervi un pubblico comizio. Questione di non poco conto, insomma.
I magistrati della Quinta Sezione del Consiglio di Stato hanno dato ragione all’ex Sindaco, stabilendo, con una sentenza destinata a fare scuola, che un regolamento comunale non può ledere, né comunque intervenire sul diritto di riunione sancito dalla Carta Costituzionale.
I fatti da cui la vicenda trae origine risalgono al 13 agosto del 2018, quando Rolla, oppositore politico “extra-consiliare” dell’amministrazione comunale in carica, intendeva tenere un comizio pubblico in piazza Giovanni Paolo II. A tal fine, secondo quanto disposto dall’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Polizia (che assoggetta le riunioni in luogo pubblico non ad autorizzazione, bensì a mera comunicazione), Rolla aveva comunicato al Comando della Stazione dei Carabinieri e all’ufficio della Polizia Locale ora, data e luogo di svolgimento del comizio.
È il caso di precisare che l’art.18 del TULPS è la sostanziale applicazione di quanto stabilito dell’art.17 della Costituzione che recita: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Nel pomeriggio del 13 agosto, mentre erano in corso le operazioni di allestimento del palco e dell’impianto audio, due vigili urbani impedivano la prosecuzione dell’attività, ordinando di smontare quanto era stato fino a quel momento allestito.
Richiamandosi al regolamento comunale sulle manifestazioni politiche e partitiche, il responsabile del settore tecnico del Comune di Ascoli Satriano rendeva noto che “il pubblico comizio è soggetto ad autorizzazione ad occupazione di suolo pubblico e, pertanto, nello specifico tale autorizzazione non può essere concessa in esecuzione dell’art. 3 comma 2 lettera a) del regolamento comunale”.
Con la stessa motivazione, veniva respinta qualche giorno dopo un’analoga richiesta presentata da Rolla, per lo svolgimento di un altro comizio, il 26 agosto.
E veniamo così al Regolamento contestato e dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato. La norma invocata dagli uffici comunali che avevano negato a Rolla la possibilità di svolgere i comizi è contenuta negli art.2 e 3 del “Regolamento manifestazioni politiche e/o partitiche nel Comune di Ascoli Satriano” secondo cui, in occasione di manifestazioni religiose di interesse storico, “gli uffici competenti del Comune di Ascoli Satriano non concedono l’occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di manifestazioni diverse e/o non collegate alla medesime” precisando che la norma vale per tutte le manifestazioni “che siano disciplinate o meno dall’art. 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773″. È il caso di precisare che quello richiamato dalla norma regolamentare, è proprio l’articolo 18 del TULPS, di derivazione, per così dire, costituzionale. Il regolamento definisce anche i luoghi e le date in cui il divieto è operante: tra queste figurano Piazza Giovanni Paolo II e l’intero mese di agosto, ovvero il posto e le date che Rolla aveva scelto per tenere i suoi comizi.
L’ex sindaco si rivolgeva quindi al Tribunale Amministrativo Regionale, sostenendo l’illegittimità del Regolamento e degli atti di diniego, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni sopportati. Secondo Antonio Rolla, “il Consiglio comunale di Ascoli Satriano con il regolamento in esame, proponendosi di comprimere la libertà di riunione al fine di impedire il confronto politico si è arrogato un potere di cui è sprovvisto per il tramite formale della disciplina del suolo pubblico.”
Il TAR Puglia dava però ragione al Comune di Ascoli Satriano ravvisando la legittimità del Regolamento.
Assistito dagli avvocati Enrico Follieri, Ilde Follieri e Francesco Follieri, Rolla impugnava la sentenza e presentava appello al Consiglio di Stato.
La sentenza n. 1025/2020, emessa dai magistrati Luciano Barra Caracciolo (Presidente), Federico Di Matteo (Consigliere), Giovanni Grasso (Consigliere), Anna Bottiglieri (Consigliere, Estensore) ed Elena Quadri (Consigliere) è articolata e dettagliata.
Dopo aver ammesso la fondatezza del ricorso di Rolla, il collegio analizza nel dettaglio il provvedimento contestato, sottolineando che il regolamento “si propone con ogni chiarezza di disciplinare le predette libertà di manifestazione”. Per quanto riguarda l’art.2, i magistrati del Consiglio di Stato osservano che esso “conferma che le manifestazioni per le quali opera la disciplina regolamentare e le previste limitazioni sono proprio quelle di cui all’art. 18 TULPS”.
“Il regolamento – puntualizzano ancora i giudici – investe in pieno e direttamente le manifestazioni di cui all’art. 18 TULPS, stabilendone il divieto di svolgimento nei luoghi e nelle date e periodi dell’anno di cui sopra, in esito a un vero e proprio giudizio, espresso semel pro semper, di prevalenza dell’interesse pubblico allo svolgimento di altre tipologie di manifestazioni (religiose; “tradizionali”).
Al riguardo, non occorrono molte parole per rilevare che si tratta di una tipologia di giudizio che non trova alcun riscontro nell’ordinamento nazionale vigente, né tanto meno può ritenersi attribuito alla competenza dell’Ente comunale.”
Di qui “l’accertamento dell’illegittimità del regolamento comunale in esame e, in via derivata, degli atti che vi hanno dato attuazione” e l’annullamento della sentenza di primo grado.
I magistrati della Quinta Sezione del Consiglio di Stato hanno anche parzialmente accolto la richiesta di risarcimento danni presentata da Rolla, riconoscendogli il rimborso delle spese sostenute per il noleggio e l’installazione dell’impianto audio. Il Comune di Ascoli Satriano è stato condannato al pagamento delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
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