Il Foggia giocherà nella serie cadetta anche il prossimo anno. Sarà un campionato difficile, perché il sodalizio rossonero partirà con un pesantissimo handicap: quindici punti di penalizzazione. Ma la sentenza del Tribunale Federale pubblica oggi, permette ai dirigenti e ai tifosi di tirare un sospiro di sollievo.
I magistrati sportivi giudicanti hanno considerevolmente ridimensionato le pesantissime richieste formulate dalla Procura Federale pronunciando una sentenza grosso modo coerente con il solo precedente, quella che vide sul banco degli imputati la Biellese, e che si concluse con una penalizzazione di venti punti.
Probabilmente ad alleggerire la posizione del Foggia e a mitigare la sanzione comminata alla società è stata l’assoluzione del presidente Lucio Fares, la cui imputazione apriva di fatto la possibilità di una responsabilità non solo oggettiva, ma anche diretta della società.
Le altre sanzioni disposte dal Tribunale Federale riguardano i tesserati coinvolti, nella loro qualità di dirigenti, tecnici o atleti. I magistrati hanno usato la mano pesante nei confronti dei dirigenti, mentre per quanto riguarda tecnici e giocatori sono state comminate squalifiche piuttosto lievi.
Di seguito gli estratti della sentenza che riguardano le motivazioni della condanna e quelle dell’assoluzione di Fares e dell’avv. Ursitti, nonché le diverse sanzioni.
La sentenza non è definitiva, nel senso che è quasi certo che il Foggia presenterà ricorso in appello, così come potrebbe fare l’Entella, retrocessa in serie C e, a sorpresa, ammessa al dibattimento come “terzo interessato”.
LE MOTIVAZIONI
L’indagine prendeva spunto da alcuni articoli di stampa comparsi su quotidiani a tiratura nazionale ove si raccontava di un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano per frode fiscale e riciclaggio, inchiesta che vedeva coinvolto il Dott. Curci Ruggiero Massimo, Vice Presidente Onorario del Foggia Calcio Srl.
A seguito di richiesta finalizzata ad acquisire informazioni inviata dalla Procura Federale alla Procura della Repubblica di Milano, in data 4 dicembre 2017 il Procuratore Aggiunto presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, trasmetteva un riepilogo dei procedimenti nei quali il Curci risultava imputato o indagato completo di incolpazioni, nonché, in allegato, l’intera ordinanza applicativa di misura cautelare ex art. 272 e ss. C.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Milano.
La complessa ed articolata attività di indagine svolta dall’autorità giudiziaria e successivamente confluita nell’odierno procedimento a sostegno delle contestazioni disciplinari sollevate, contiene molteplici risultanze oggettive che dimostrano come Massimo
Ruggiero Curci abbia dapprima prestato la propria opera professionale nei confronti di una serie di soggetti rendendo possibile l’estinzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti su
alcune imprese fortemente esposte nei confronti dell’Erario, a mezzo d’indebite compensazioni con crediti inesistenti, a fronte di un corrispettivo calcolato in percentuale sull’importo illecitamente compensato.
Successivamente, parte del denaro così ottenuto, per stessa ammissione del Dott. Curci, è stato da questi reimpiegato nel finanziamento dell’attività e della gestione del Foggia Calcio
Srl, nella Società controllante Esseci Srl (acronimo per Sannella e Curci) e nel pagamento in nero di bonus e buonuscite a calciatori, tecnici e altri tesserati.
Tali pagamenti sono stati effettuati prevalentemente con bonifici bancari disposti sul conto corrente n. 1118, acceso dal Dott. Curci presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in parte in contanti come testimoniano i quattro fogli manoscritti dal sig. Fedele Sannella, per sua stessa ammissione, acquisiti agli atti e che costituiscono una vera e propria contabilità
parallela della Società. Infatti, tali documenti recano non solo gli importi di volta in volta pagati, i cognomi dei tesserati destinatari della somma, ma anche l’ammontare corrisposto pro quota dai tre soggetti che gestivano la Società (Fedele Sannella, Massimo Ruggiero Curci, Francesco Domenico Sannella) al fine di assicurare la provvista economica.
Un assetto probatorio tanto articolato e composito, reso ancor più complesso dal numero di soggetti coinvolti e dalla diversità dei ruoli rivestiti, trova un riscontro decisivo, ad avviso di questo Collegio, nel flusso di messaggi Whatsapp intercorsi tra i fratelli Curci, Sannella e l’Amministratore Delegato Dellisanti alle soglie della stipula dell’atto notarile del 04.05.2017 con il quale la Curci Holding Srls cedeva le proprie quote della controllante il Foggia Calcio Srl alla Sannella Holding 2 Srl.
Ci si riferisce in particolare ai messaggi Whatsapp inviati il 03.05.2017 dal Dott. Curci all’Amministratore Delegato della Società Dellisanti con i quali il primo rendicontava in maniera
puntuale le somme complessivamente trasferite alla Società attraverso bonifici bancari e contante nella stagione calcistica in corso 2016/2017 ed in quella precedente 2015/2016.
Orbene, l’ammontare complessivo di tali trasferimenti, come indicati dal Curci in un momento non sospetto né sotto il profilo dell’indagine penale né, tantomeno, di quella disciplinare, è pari ad € 1.964.750,00. La stessa identica somma con cui la Curci Holding Srls. il giorno successivo cedeva le proprie quote alla Sannella Holding 2 Srl, convenendosi una rinegoziazione per tale importo a condizione che la squadra venisse promossa in serie A entro la fine della stagione sportiva 2017/2018.
A sostegno dell’attendibilità complessiva dei più volte menzionati quattro fogli manoscritti dal Sannella Fedele e del valore riconosciuto inter partes agli stessi, interviene ancora una volta il materiale raccolto dalla polizia giudiziaria con riferimento all’utenza telefonica in uso al sig. Nicola Curci il quale inviava le foto di tale contabilità parallela al fratello Massimo Ruggiero Curci già in data 27.10.2016.
Infine, a sugellare i minuziosi riscontri incrociati operati dall’autorità giudiziaria prima ancora che dalla procura federale, intervengono le dichiarazioni confessorie rese da Massimo Ruggiero Curci, Nicola Curci e da Fedele Sannella.
Ai fini della presente decisione e nell’attribuire o meno a ciascuno degli odierni deferiti la responsabilità per la violazioni delle norme federali contestate, questo Collegio ritiene doversi dare rilievo preminente all’esistenza in atti della prova dell’esistenza delle condotte illecite (con un accertamento rigoroso sull’an), attribuendo valore solo residuale ad eventuali e marginali incongruenze emergenti all’atto della quantificazione dei singoli importi(quantum), quantificazione resa in taluni casi particolarmente problematica in ragione dell’esistenza di
una doppia contabilità aziendale.
Sulla valenza probatoria della contabilità occulta manoscritta da Fedele Sannella, contestata da gran parte degli odierni deferiti, si possono richiamare i principi statuiti dalla Suprema Corte
in merito all’accertamento dei dati contabili in presenza di scritture assenti o non attendibili, laddove si consente all’accertatore di procedere al completamento degli stessi mediante ricorso a presunzioni semplici idonee ad evidenziare componenti positive occultate o inesistenza di comportamenti negativi dichiarati (Cass. Civ. sent. n. 20132 del 07.10.2016).
Nel caso di specie, il fatto noto costituito dai dati rinvenuti sui quattro fogli manoscritti, valutato alla luce dei diversi ulteriori indizi (confessioni rese dai soggetti coinvolti, movimentazione bancaria, trasferimento di quote societarie per importo equivalente) dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, consente di evincere, mediante processo logico induttivo, il fatto ignorato, ossia la corresponsione di compensi occulti.
Nessun pregio si può attribuire, altresì, all’ulteriore argomento difensivo svolto da buona parte dei deferiti secondo cui i trasferimenti avvenuti attraverso bonifico bancario non andrebbero annoverati tra quelli illegittimamente operati stante la loro immediata tracciabilità. Se, infatti, l’indagine circa la concreta attitudine della condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni o del denaro assume rilevanza ai fini della configurabilità delle fattispecie delittuose di riciclaggio e di autoriciclaggio, tale profilo tuttavia non riveste nessuna importanza ai fini delle violazioni in materia gestionale ed economica previste dall’art. 8 CGS e contestate a vario titolo in questa sede.
Sulla scorta di tale quadro probatorio il TFN – Sezione Disciplinare deve affermare la responsabilità degli odierni deferiti ciascuno per il proprio ruolo all’interno della Società e della Società medesima.
L’ASSOLUZIONE
In merito alle contestazioni mosse al Dott. Adolfo Lucio Fares, questi ha respinto con forza ogni addebito sia in sede di memoria difensiva che rilasciando dichiarazioni spontanee in udienza. Il Dott. Fares ha ribadito il proprio ruolo di mera rappresentanza istituzionale della Società nei rapporti con i terzi. Ruolo non operativo, privo di poteri e di riconoscimenti economici.
Ed in effetti, l’ampia documentazione in atti proveniente dal procedimento penale come integrata dalle indagini svolte dalla Procura Federale, pare confermare la totale estraneità del Dott. Fares alle dinamiche di gestione aziendale e la sua lontananza dai rapporti intercorrenti tra i fratelli Curci e Sannella.
Alla luce di tali considerazioni, anche l’episodio riferito da Nicola Curci circa una dazione di danaro da parte sua a Fedele Sannella avvenuta con il coinvolgimento consapevole del Dott.Fares, può e deve essere riletto sulla scorta di quanto riferito da quest’ultimo. Fares, infatti, afferma di ricordare l’episodio e di essere sicuro di trovarsi già nella stanza del Sannella al sopraggiungere del Curci, il quale si sarebbe limitato in sua presenza a consegnare una busta chiusa il cui contenuto non gli è mai stato riferito. Il Collegio, pertanto, in difetto di ulteriori e diversi elementi di prova a sostegno di un coinvolgimento del Dott. Fares nell’impiego di
importi di provenienza illecita nell’attività gestionale e sportiva della Società, non può che proscioglierlo dagli addebiti contestati.
Analogamente, non si rinvengono in atti sufficienti indizi di responsabilità a carico dell’Avv. Gianluca Ursitti, prove o testimonianze della sua partecipazione nella gestione aziendale e
sportiva attraverso conferimenti in denaro di provenienza illecita.
Condivisibili gli argomenti difensivi per ciò che concerne l’unico addebito mosso all’Avv. Ursitti ossia di aver suggerito al Curci di dismettere i propri beni intestandoli a familiari, onde eludere eventuali e future iniziative cautelari dell’Autorità giudiziaria. Le risultanze istruttorie, infatti, confermano che il parere è stato elargito in costanza di un mandato professionale conferito dal Curci mesi prima e per una vicenda processuale penale che non coinvolgeva in alcun modo il Foggia Calcio. A conferma della totale irrilevanza di tale circostanza in relazione ai fatti di cui al presente procedimento, si rileva come non vi sia alcuna prova in atti di un nesso causale tra i pareri professionali forniti dall’Avv. Ursitti al proprio assistito e l’impiego nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio di importi frutto di attività illecite.
Tali considerazioni valgono ad escludere qualsiasi addebito nei confronti del professionista.
LE SANZIONI
- Sarno Vincenzo: squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- Vacca Antonio Junior: squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- Iemmello Pietro: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- Chiricò Cosimo: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- Tito Fabio: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di
- € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- Agnelli Cristian: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- Gerbo Alberto: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- Mazzeo Fabio: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- Guarna Enrico: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- Floriano Roberto: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- Empereur Alan: squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- Narciso Antonio: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);
- Tarolli Stefano: 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
- Agostinone Giuseppe: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- Padovan Stefano: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- Sainz Maza Lopez Miguel Angel: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare
- ufficiali oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- Quinto Marcello: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- Agazzi Davide: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre
- all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- Cannas Cosimo: 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- Smargiassi Francesco: 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- Curci Ruggiero Massimo, 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in
- qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS;
- Sannella Fedele, 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in
- qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS;
- Curci Nicola, 4 (quattro) anni di inibizione;
- Sannella Francesco Domenico, 4 (quattro) anni di inibizione;
- -Di Bari Giuseppe, 2 (due) mesi di inibizione;
- Martinelli Luca, 3 (tre) mesi di squalifica;
- De Almeida Angelo Mariano, 3 (tre) mesi di squalifica;
- Arcidiacono Pietro, 3 (tre) mesi di squalifica;
- Sanchez Benito Alejandro, 3 (tre) mesi di squalifica;
- Possanzini Davide, 3 (tre) mesi di squalifica;
- De Zerbi Roberto, 3 (tre) mesi di squalifica;
- Teresa Vincenzo, 3 (tre) mesi di squalifica;
- Marcattilii Marcattilio, 3 (tre) mesi di squalifica;
- Società Foggia Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 15 (quindici) punti in
- classifica da scontare nella stagione sportiva seguente (2018-2019).
- Proscioglie i sig.ri Fares Adolfo Lucio e Ursitti Gianluca in quanto non risulta raggiunta la piena
- prova sulla riconducibilità agli stessi dei fatti oggetto di contestazione.
- Per Lanzaro Maurizio dispone restituirsi gli atti alla Procura Federale per quanto di
- competenza.
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