L’area archeologica danneggiata dai vandali |
Tanto tuonò che piovve. Con una lettera firmata dal Soprintendente ai beni culturali per la Puglia, arch. Carlo Birrozzi, e dall’arch. Azzurra Sylos Labini in quanto responsabile del procedimento, il MIBACT è intervenuto nella vicenda di Santa Maria di Devia, l’antica chiesa romanica che si trova nell’agro di San Nicandro Garganico, la cui contigua area archeologica è stata fatta oggetto qualche mese fa di gravi atti vandalici.
La lettera è indirizzata al Comune di San Nicandro Garganico (proprietario dell’area in cui sorge il parco archeologico e responsabile della custodia e della vigilanza), alla Curia di San Severo (proprietaria della chiesa, che viene però materialmente gestita dalla parrocchia del Carmine di San Nicandro) e alla Soprintendenza per i beni archeologici, evidentemente per la competenza che questa possiede sull’area archeologica.
L’oggetto della missiva è: “San Nicandro G. (Fg) Chiesa S.Maria – Richiesta chiarimenti a seguito di segnalazioni.”
“In riferimento al bene in oggetto, vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/04 (è quella che si riferisce ai beni culturali, n.d.r.), questa Soprintendenza – vi si legge -, facendo seguito a segnalazioni che ne descrivono il carente stato manutentivo e atti vandalici che hanno interessato i depositi archeologici con probabile perdita di reperti, considerate le caratteristiche culturali del bene, tenuto conto degli obblighi conservativi imposti ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 42/04, chiede chiarimenti in merito allo stato di conservazione del complesso architettonico. Si trasmette la segnalazione in oggetto alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia per il prosieguo di competenza.”
Santa Maria di Devia |
L’articolo 30 del D.Lgs. 42/04 determina gli obblighi conservativi dei proprietari di beni culturali sottoposti a vincolo.
Se il proprietario è un soggetto pubblico (lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico) ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali che gli appartengono.
Lo stesso obbligo spetta tuttavia ai privati. “I privati proprietari – recita il 3° comma dell’art.30 – , possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.”
Una mossa importante, quella della Soprintendenza ai Beni Culturali, che ha il merito di smuovere le acque che stavano diventando stagnanti, come abbiamo messo in evidenza in una precedente lettera meridiana.
L’iniziativa del Soprintendente potrebbe far scattare, se dai soggetti interessati non verranno risposte convincenti, quanto viene previsto dall’art.32 del decreto citato che stabilisce che” Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali.”
Forse insolita nella forma, ma altrettanto utile nella sostanza, il coinvolgimento dell’altra Soprintendenza, quella che si occupa dei beni archeologici che hanno probabilmente subito i danni più consistenti.
Speriamo che adesso possano giungere fatti concreti per salvaguardare al meglio questo gioiello dell’architettura pugliese.
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