Gino Lisa, che cosa prevede l’opzione SIEG

Fa discutere l’esortazione rivolta alle autorità pugliesi dalla DG Concorrenza della Commissione Europea, a proposito dell’allungamento della pista dell’aeroporto Gino Lisa. Come Lettere Meridiane ha pubblicato già ieri i tecnici di Bruxelles hanno espressamente suggerito ad Aeroporti di Puglia e all’amministrazione regionale pugliese un drastico cambio di procedura. Anziché quella prevista per gli aiuti di Stato (che sono sottoposti a vincoli più rigidi, per evitare concorrenza sleale tra i diversi Stati dell’Unione Europea), l’ufficio suggerisce la procedura prevista per i servizi di interesse economico generale (SIEG), che prevede regole meno severe.
Sulla bacheca del combattivo gruppo social Basta chiacchiere aeroporto, c’è chi – come Donato Saldarella – avanza più di una perplessità sulla opzione SIEG: “Occorre valutare bene se l’accesso al Sieg consenta al Gino Lisa di disporre dei servizi di Stato: Enav, VV.FF., Dogana, Finanza e rientrare nel piano nazionale trasporti.”
L’interrogativo è tutt’altro che peregrino, perché è di tutta evidenza che l’opzione si può applicare soltanto agli aeroporti minori. La procedura Sieg è disciplinata dalla Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che prevede che a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale gli aiuti di Stato possano venire riconosciuti sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
Le compensazioni non soggiacciono alle norme sulla concorrenza, e non è richiesta neanche la notifica alla Commissione Europea.

La procedura SIEG si applica per i servizi di interesse economico generale che non prevedono un profitto d’impresa ma soltanto un ragionevole margine di utile. Nella categoria rientrano ospedali, servizi sociali, servizi di trasporto aereo e marittimo.

Affinché taluni servizi di interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti – si legge nella Decisione – , può rendersi necessario un sostegno finanziario da parte dello Stato destinato a coprire interamente o in parte i costi specifici relativi agli obblighi di servizio pubblico. Conformemente all’articolo 345 del trattato, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è ininfluente il fatto che tali servizi di interesse economico generale siano prestati da imprese pubbliche o private.
In questo contesto, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato, in particolare alle norme in materia di concorrenza, nella misura in cui l’applicazione di queste norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Ciò non dovrebbe tuttavia incidere sullo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell’Unione.

L’ambito di applicazione è definito dall’art.2 della Decisione che per quanto riguarda i trasporti aerei recita prevede che le  compensazioni possano venire erogate in due casi:
  1. per la prestazione di servizi di interesse economico generale relativi ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale medio non superiore a 300.000 passeggeri nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il servizio di interesse economico generale;
  2. per la prestazione di servizi di interesse economico generale relativi ad aeroporti e porti con un traffico annuale medio non superiore a 200 000 passeggeri per gli aeroporti e a 300.000 passeggeri per i porti nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il servizio di interesse economico generale.
La lettera inviata dalla DG Concorrenza alla Regione e ad Aeroporti di Puglia indica espressamente l’opzione Sieg come quella migliore da percorrere: “i servizi della DG Concorrenza – vi si legge – si permettono di suggerire nuovamente di preferire l’opzione SIEG, che potrebbe comportare un finanziamento pubblico dell’infrastruttura, un finanziamento dell’esercizio dell’aeroporto e/o una combinazione di entrambi gli strumenti di finanziamento.

Tenuto conto del traffico attuale di passeggeri nell’aeroporto (5.600 passeggeri), il progetto potrebbe essere esaminato sulla base della decisione SIEG. Questo atto normativo potrebbe offrire una base adeguata per il finanziamento pubblico del progetto, in particolare poiché permetterebbe di soddisfare gli obiettivi di connettività e, più in generale, di servizio alla popolazione, perseguiti dal progetto. Infine, se il progetto rispondesse a tutte le condizioni di compatibilità stabilite dalla decisione SIEG del 2012, il suo finanziamento sarebbe esentato dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione”.

Per leggere e scaricare il testo integrale della lettera dalla Commissione Europea e il relativo allegato cliccare qui

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Author: Geppe Inserra

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